Il C.T.A. del Parco Nazionale, per doverosa e corretta informazione ed a scopo preventivo, informa tutti i frequentatori del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano che l’accensione di fuochi all’aperto nei periodi a rischio di incendi ed il s
( 22 Luglio 2010 )Risultano pervenute al C.T.A. alcune segnalazioni inerenti il presunto uso di tende in aree di montagna ricadenti nel Parco Nazionale ed inoltre l’accensione di fuochi all’aperto in aree e con modalità non consentite. Il Corpo forestale dello Stato ha attivato appositi servizi atti a scoraggiare tali attività vietate.
Al fine di prevenire il fenomeno illecito, il Comandante del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco informa tutti gli interessati di quanto segue:
“La Legge Regionale n. 16 del 2004 vieta il campeggio libero in Emilia-Romagna.
In particolare, nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ed aree autorizzate ai sensi delle norme statali e regionali vigenti. Anche il D.P.R. 21 maggio 2001, istitutivo dell’Area protetta nazionale, prevede tra le misure di salvaguardia un analogo divieto di campeggio nel Parco.
Pertanto, il C.T.A. provvederà ad effettuare mirati servizi di sorveglianza, tesi a reprimere tale attività, che costituisce anche un reato di competenza dell’Autorità Giudiziaria.
Tenuto conto inoltre della dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi emanata dalla Regione Emilia Romagna per il periodo 17 luglio – 25 agosto 2010, i controlli della Forestale verteranno anche sui casi di accensione di fuochi all’aperto in aree non appositamente attrezzate e segnalate allo scopo da parte degli Enti competenti.
Infatti, durante il periodo dichiarato di grave pericolosità, in Emilia-Romagna:
- è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni - i “terreni saldi” sono quelli non assoggettati a lavorazioni agricole da almeno otto anni;
- è vietato l’abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali nelle aree forestali, nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi;
- è inoltre vietato nelle aree forestali usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
Nel periodo di grave pericolosità, nel territorio regionale resta comunque consentita l’accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aree e cortili di pertinenza di fabbricati. In tali casi, il fuoco consentito è quello strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, occorre riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, e spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. Il fuoco deve essere sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
In tema di pene pecuniarie:
- il campeggio abusivo è punito anche con una sanzione amministrativa di 100 €;
- l’accensione abusiva di fuochi all’aperto e tutte le azioni che creano pericolo di incendio in questo periodo di grave pericolosità sono punite con una sanzione amministrativa di ben 2064,00 €.”.